COMMENTO

Uno Stato forte ascolta e concede con ragionevolezza

Carcere al 41 bis
PATRIZIO GONNELLA ITALIA

La vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito, in sciopero della fame contro il carcere duro del 41 bis, ci aiuta a fare alcune considerazioni intorno a ciò che dovrebbe essere la pena in una società democratica e ci porta ad affrontare questioni di grande rilievo giuridico ed etico.
In primo luogo si pone il tema delle modalità di esecuzione della sanzione carceraria nei confronti di una certa tipologia di detenuti. I regimi differenziati – come ad esempio il 41-bis – incidono significativamente sulla vita e i diritti delle persone recluse. Riducono notevolmente le occasioni di socializzazione, le possibilità di partecipazione alle attività interne all’istituto penitenziario nonché le relazioni con il mondo esterno. Sostanzialmente intervengono eliminando ogni opportunità di aderire a progetti di reintegrazione sociale.
La Corte Costituzionale, nella nota sentenza numero 376 del 1997, ha ben spiegato come anche nel caso del regime di cui all’art. 41-bis, pensato per contrastare la criminalità organizzata, sia necessario sempre tenere in adeguata considerazione l’articolo 27 della Costituzione, con i suoi riferimenti alla dignità umana e alla rieducazione del condannato. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, nel suo rapporto rivolto alle autorità italiane relativo a una visita effettuata nel 2019, raccomandò alle stesse di effettuare sempre «una valutazione del rischio individuale che fornisca ragioni oggettive per la continuazione della misura». Il cosiddetto risk assessment deve essere fondato «non solo sull’assenza di informazioni che dimostrino che la persona in questione non è più legata a una determinata organizzazione».
Nel caso di Alfredo Cospito il trasferimento in un istituto con regime differenziato sopraggiunge dopo circa 10 anni di pena scontati in un diverso e meno gravoso trattamento penitenziario. Il Comitato di Strasburgo invece sollecita che vi sia sempre una valutazione estremamente rigorosa del caso individuale evitando standardizzazioni nel trattamento solo sulla base del titolo di reato. E proprio intorno a una accurata valutazione del rischio si sofferma anche la Raccomandazione del 2014 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa rivolta ai Paesi membri sul trattamento dei detenuti ritenuti pericolosi.
Altro tema è quello dello sciopero della fame che il detenuto sta portando avanti mettendo a rischio la propria salute. Qua si pongono dilemmi etici che vanno risolti nel senso di assicurare al detenuto pieno rispetto alla scelta di autodeterminarsi intorno alle modalità di espressione del proprio dissenso, finanche astenendosi dal cibo. Uno Stato forte deve monitorare la salute della persona reclusa, offrire tutto il sostegno psico-sociale e medico possibile, ma sempre rispettando la sua volontà e ascoltando le sue ragioni. Uno Stato forte non deve temere di cambiare una propria decisione, se questo cambiamento produce una riduzione del tasso di sofferenza o comunque riporta un caso dentro un’area di ragionevolezza giuridica.

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