CULTURA

Il potere rimosso di un diritto di cittadinanza

ANTICIPAZIONI - La prefazione al volume «A cosa serve l'articolo 18» di manifestolibri
CAVALLARO LUIGI,

La tesi argomentata in questo libro si può dividere in quattro punti. Primo, la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro trasforma il diritto al lavoro da diritto civile dei contratti in diritto sociale di cittadinanza. Secondo, una volta inteso come diritto sociale di cittadinanza, il diritto al lavoro sta e cade insieme alla possibilità che la classe lavoratrice riesca ad esprimere un qualche potere politico sui mezzi di produzione che le si contrappongono in forma di capitale. Terzo, un simile potere si dà effettivamente nella misura in cui il processo capitalistico viene assoggettato - quanto a organizzazione dell'input e composizione, quantità e qualità dell'output - ad una politica economica generale, il cui significato complessivo dev'essere la riduzione dell'incertezza che domina, invece, ogni forma di intrapresa privata. Quarto, la riduzione dell'incertezza implica, su un piano macroeconomico, che i pubblici poteri si facciano «garanti» degli sbocchi attraverso opportune politiche di sostegno della domanda e, su un piano microeconomico, che adottino una legislazione sostanziale e processuale idonea a garantire i diritti di proprietà.

Un potere da conquistare
La tesi abbisogna di una precisazione e mette capo ad un'implicazione. La precisazione è che la reintegrazione nel posto di lavoro non è l'unica forma che può assumere il diritto al lavoro come diritto di cittadinanza, ma una fra quelle possibili: precisamente, quella assunta nei regimi di welfare di tipo «conservatore». L'implicazione, o corollario, si può esprimere come segue: in assenza della seconda, terza e quarta condizione, il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o qualsiasi altra forma di diritto sociale al lavoro) esprime semplicemente, per dirla con Marx, un «meschino, pio desiderio», dal momento che non può esistere alcun «diritto al lavoro» senza un correlativo «potere sul capitale».
Alla luce di queste premesse, sarà possibile dire qualcosa circa la proposta che, attualmente, domina la scena politica, e che si sostanzia nella soppressione della misura reintegratoria prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (o comunque nella sua deroga per un certo periodo di tempo o per particolari categorie di lavoratori) in favore di un risarcimento esclusivamente monetario, e specularmente su quel suo reciproco silente che mira all'opposto ad estendere la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro ai settori che ne sono esclusi, a cominciare dall'universo e multiforme mondo delle collaborazioni coordinate e continuative. Mentre, su un piano più generale, si argomenterà che la scelta fra l'una e l'altra fra le soluzioni possibili (e, in ultima analisi, fra i diversi trattamenti normativi del diritto al lavoro) implica una scelta fra istituzioni sociali alternative, nella dialettica fra le quali si suggerirà di ricercare il significato più profondo del concetto di «politica economica».
Un'avvertenza è d'obbligo. L'analisi presentata in questo scritto condivide con l'usuale approccio di law and economics l'obiettivo di considerare il substrato economico come un elemento indefettibile per la comprensione del significato della legislazione e delle modalità della sua applicazione, e si propone, come quello, di studiare le relazioni fra attività economiche e istituti giuridici, gli effetti delle regole giuridiche sui comportamenti che esse mirano a disciplinare nonché le pratiche e le istituzioni giudiziarie entro cui le regole giuridiche sono formulate e applicate. Si discosta tuttavia significativamente dall'approccio dominante perché rifiuta lo strumentario di cui esso si avvale per costruire la cosmologia economica del giurista, vale a dire l'ipotesi che gli aggregati sociali coincidano con la somma degli individui che li compongono e che le azioni imputabili (o imputate) agli aggregati sociali siano esattamente riducibili alle azioni dei loro singoli componenti, sì da poter essere esaurientemente spiegate solo su questa base.
Al contrario, l'ipotesi che muove lo scrivente è che gli aggregati sociali non siano riducibili alla somma degli individui che vi prendono parte e che il loro funzionamento non sia interamente riducibile ai comportamenti di questi ultimi. Più in particolare, l'analisi qui presentata rigetta l'idea implicita negli argomenti dei «giureconomisti» del lavoro di impostazione neoclassica, secondo cui sarebbe possibile concepire funzioni aggregate della domanda e dell'offerta di lavoro tali che il salario possa stabilirsi a quel livello in cui esse sono eguali e il mercato, conseguentemente, è in equilibrio. Senza entrare nei dettagli, basterà qui ricordare che, per poter tracciare la domanda di lavoro del singolo produttore, è necessario ipotizzare una struttura di prezzi data e fissa per l'intero sistema economico e che, una volta che ciò sia ammesso, non si può procedere ad alcuna «aggregazione» (e quindi supporre che la domanda complessiva di lavoro aumenta se il salario diminuisce) senza con ciò stesso demolire l'ipotesi su cui l'aggregazione stessa è edificata. Come ha spiegato Luigi Pasinetti, «ciò significa che, sebbene possa essere significativo pensare che il singolo imprenditore accresca la sua domanda di lavoro di fronte a una riduzione del salario, non ha senso asserire che la domanda complessiva di lavoro aumenta se si verifica una riduzione del salario, ad una data struttura dei prezzi. Infatti, se il salario viene ridotto, ciò implica che si riduce il reddito e quindi la domanda complessiva, il che intacca la base su cui si suppone si fondasse l'originale domanda di lavoro».

Il secolo cancellato
Del resto, lo strumentario di cui si avvale l'approccio dominante di law and economics non è consustanziale ad ogni analisi economica del diritto, ma discende dall'adesione ormai pressoché fideistica ad un paradigma - quello neoclassico - che si è mostrato palesemente incapace di comprendere le determinanti della crisi economica dei nostri giorni e di suggerire acconce terapie per superarla. Muovendo da un paradigma differente, una «economia per il diritto» potrebbe oggi analizzare le conseguenze macroeconomiche dell'abrogazione degli strumenti programmatori e d'intervento su cui si era fondato il «miracolo economico» degli anni '60 dello scorso secolo, mentre un «diritto per l'economia» dovrebbe chiedersi se il processo di privatizzazione e liberalizzazione non si sia spinto al di là di quanto consentito dalla nostra Costituzione, molti articoli della cui Parte prima sembrano essere stati tacitamente abrogati a seguito dell'adesione del nostro Paese all'Unione Europea.
Sospettiamo che dal combinato disposto dei due approcci potrebbe venire una rivalutazione del buon vecchio «diritto pubblico dell'economia», canonizzato da Massimo Severo Giannini in un testo esemplare quanto ormai introvabile, e con esso dell'impresa pubblica, della programmazione economica, delle normative vincolistiche dei prezzi e dei tassi d'interesse, della disciplina pubblica della funzione creditizia. E naturalmente dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

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